sistema della cooperazione italiana

L’articolo 23 della legge 125/2014 introduce una importante novità: il sistema italiano della cooperazione internazionale. I diversi e numerosi attori della nostra cooperazione, pubblici e privati, sono chiamati a lavorare insieme e promuovere azioni più coerenti, con maggiore impatto e maggiore efficacia.

Si tratta di mettere insieme le amministrazioni dello stato, le Università, i soggetti della cooperazione decentrata, tutto il mondo no profit - descritto all'art. 26, dalle organizzazioni non governative alle fondazioni private, dalle associazioni delle diaspore al mondo della finanza etica e del commercio equo e solidale - coinvolgendo a pieno titolo le imprese e il mondo profit, attori questi ultimi essenziali per la nuova cooperazione.

Quello di fare Sistema e promuovere la coerenza tra le politiche e le iniziative di cooperazione è uno degli aspetti più importanti della nuova legge.

Significa assicurare uno scambio di informazioni e favorire un’azione di rete a livello locale tra i soggetti che operano nei vari Paesi grazie agli uomini e alle donne dell'Aics presenti sul campo, vuol dire premiare e favorire i progetti di intervento promossi da consorzi o in partnership tra più attori, in particolare profit e no profit, significa valorizzare accordi, convenzioni, intese tra i soggetti pubblici anche attraverso il ruolo di Agenzia esecutiva specializzata che l’AICS si vede riconosciuto dalla legge.

Si tratta di un cambio di paradigma importante in termini di rafforzamento della “coerenza” dell’azione di cooperazione e di una sua maggiore rispondenza ai principi internazionali di efficacia.

Un cambiamento che va anche nella direzione di coinvolgere tutte le risorse disponibili per investire nella cooperazione, stimolando un effetto leva tra risorse pubbliche e private e così realizzando quell'aumento del volume finanziario - passare dai billions ai trillions, come è stato detto alla conferenza di Addis sul Finanziamento per lo sviluppo - necessario per far fronte ai nuovi, ambiziosi Obiettivi di sviluppo sostenibile.

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Art. 23 - Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

  1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Art. 26 - Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro

  1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo | 2017

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo | 2018