Crediti di Aiuto

I crediti di aiuto sono prestiti destinati a Paesi Partner e le cui condizioni finanziarie (tasso interesse, durata finanziamento, periodo di grazia) sono estremamente agevolate.

Tempo di lettura

1 min

crediti di aiuto o crediti concessionali (articolo 8 della Legge n. 125/2014) sono tra i più importanti strumenti finanziari del Sistema della cooperazione italiana. I crediti di aiuto sono prestiti destinati a Paesi Partner e le cui condizioni finanziarie (tasso interesse, durata finanziamento, periodo di grazia) sono estremamente agevolate.

I Paesi Partner sono definiti come paesi con un reddito pro-capite annuo inferiore a 13.845$ (come indicato nella tabella OCSE DAC List recipient countries 2024/2025).

Questi finanziamenti sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI, sulla base di un pacchetto documentale predisposto dall’AICS; provengono dalle risorse del Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) istituito ai sensi della L.n. 227/1977  e sono gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti  Spa (CDP) sulla base di una Convenzione stipulata con il MEF.

I Soggetti beneficiari dei crediti di aiuto possono essere: Stati, banche centrali o enti pubblici degli Stati dei Paesi Partner, nonché Organizzazioni finanziarie internazionali.

Caratteristiche dello Strumento

“Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa  delibera  del Comitato di cui all’articolo  21,  su  proposta  del  Ministro  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed  in  base  alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio  con  enti  o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di  Stati  di cui all’articolo 2, comma 1,  nonché  a  organizzazioni  finanziarie internazionali, crediti concessionali a  valere  sul  fondo  rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai  sensi  dell’articolo  26 della legge 24 maggio 1977, n. 227

L’AICS svolge un ruolo fondamentale nella gestione dei crediti di aiuto, sia durante la fase di valutazione e istruttoria del finanziamento che precede l’approvazione dell’iniziativa da parte del Comitato Congiunto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), sia durante la fase esecutiva del progetto finanziato.

In particolare, AICS supporta il Paese partner nella definizione del progetto/programma, conduce la valutazione tecnica ed economica dei progetti/programmi finanziati a credito di aiuto, predispone il pacchetto documentale che la DGCS recepirà e valuterà ai fini della presentazione al Comitato Congiunto.

AICS svolge attività di controllo e monitoraggio nella fase esecutiva dei progetti, sia per quanto riguarda il corretto svolgimento delle gare per l’aggiudicazione dei servizi, beni e lavori finanziati, sia per quanto concerne lo stato di avanzamento fisico e contabile dei lavori.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 10:37