I crediti di aiuto o crediti concessionali (articolo 8 della Legge n. 125/2014) sono tra i più importanti strumenti finanziari del Sistema della cooperazione italiana. I crediti di aiuto sono prestiti destinati a Paesi Partner e le cui condizioni finanziarie (tasso interesse, durata finanziamento, periodo di grazia) sono estremamente agevolate.
I Paesi Partner sono definiti come paesi con un reddito pro-capite annuo inferiore a 13.845$ (come indicato nella tabella OCSE DAC List recipient countries 2024/2025).
Questi finanziamenti sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI, sulla base di un pacchetto documentale predisposto dall’AICS; provengono dalle risorse del Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) istituito ai sensi della L.n. 227/1977 e sono gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) sulla base di una Convenzione stipulata con il MEF.
I Soggetti beneficiari dei crediti di aiuto possono essere: Stati, banche centrali o enti pubblici degli Stati dei Paesi Partner, nonché Organizzazioni finanziarie internazionali.